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Prima di continuare, abbiamo preparato una tabella con le migliori assicurazioni atti vandalici online, le loro caratteristiche e il link al sito ufficiale.
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Il contratto di assicurazione è disciplinato dal nostro codice civile all’articolo 1882 che ne dà una definizione assai precisa.
Si tratta, nello specifico, di un negozio giuridico fra due parti (l’assicuratore e l’assicurato) per il quale il primo, a fronte del pagamento di un premio a rischio, si impegna a rimborsare al secondo i danni cagionati dal verificarsi di un potenziale evento oppure a pagare un certo capitale al realizzarsi di un avvenimento della vita umana.
Volendo banalizzare l’immagine potremmo individuare come oggetto del contratto il concetto di rischio in senso lato. Lo scopo di un contratto di assicurazione, in effetti, è quello di individuare un evento rischioso limitandone, al verificarsi dello stesso, le conseguenza economico-patrimoniali.
L’assicurato sarà pertanto disposto a pagare una certa somma per trasferire il rischio dalla propria persona alla controparte che sarà tenuta al pagamento della prestazione all’atto del compimento dell’evento. L’ oggetto del contratto può riferirsi direttamente alla vita dell’assicurato oppure ai suoi beni; per tale ragione possiamo distinguere tra contratti assicurativi afferenti al ramo danni o al ramo vita.
Fra quelle più conosciute appartenenti al ramo danni vi è, ad esempio, l’assicurazione contro gli atti vandalici – individuando come vandalici tutti le azioni volontarie ed intenzionali poste in essere da terzi che, in qualche modo, procurano nocumento e danno ai beni dell’assicurato.
Volendo entrare nello specifico possiamo definire un’assicurazione contro gli atti vandalici come un contratto mediante il quale una parte (l’assicurato) trasferisce il rischio di subire un danno conseguente ad azioni dolose prodotte da terzi in capo alla compagnia assicuratrice contro pagamento di un certo premio.
Si tratta, in via generale, di una sorta di garanzia accessoria che può essere sottoscritta in capo ad un altro contratto assicurativo. Le forme più classiche e conosciute sono quelle che riguardano i veicoli a quattro e due ruote e quelle che si riferiscono a beni immobili.
Rimane, in ogni caso, sempre aperta la possibilità di stipulare un contratto assicurativo ad hoc negoziandone le caratteristiche essenziali con il proprio interlocutore assicurativo.
L’assicurazione contro gli atti vandalici, infine, non va confusa con quella legata ad eventi socio politici specifici poiché entrambe si muovono in perimetri differenti. Mentre la prima si riferisce ad atti dolosi compiuti da terzi non identificati, la seconda individua specificatamente le cause del danno.
Il mercato assicurativo affonda le proprie radici assai lontano nel tempo. L’esigenza di proteggersi in qualche modo dai rischi era già nota ai tempi degli Egizi e si è affinata nel corso dei secoli sia dal punto di vista della personalizzazione dei contratti sia da quello della semplificazione dell’accesso al prodotto.
L’evoluzione delle piattaforme tecnologiche, in modo particolare, ha favorito la digitalizzazione del mercato rendendo possibile la sottoscrizione di polizze assicurative on-line.
Navigando in rete, a titolo esemplificativo, è possibile concludere un contratto in pochi click. E’ sufficiente consultare un comparatore di prezzi e prestazioni per trovare la compagnia assicurativa più adeguata alle proprie esigenze, elaborare un preventivo di spesa, e, inserendo i propri dati, scegliere la tipologia assicurativa di cui si ha bisogno.
Il pagamento è rapido e può essere effettuato con tutti gli strumenti di moneta elettronica. La casella di posta elettronica è il mezzo di comunicazione mediante il quale ricevere tutta la documentazione essenziale relativa alla conclusione del contratto.
L’assicurazione contro gli atti vandalici protegge il proprietario di un bene mobile o immobile dal danno patrimoniale cagionato da atti dolosi ed intenzionali perpetrati da gruppi vandalici, da ignoti e da singole persone fisiche.
La copertura offerta dal contratto, dunque, prevede il rimborso dei danneggiamenti subiti dal proprio veicolo od immobile oppure del costo sostenuto per la riparazione degli stessi dedotta una somma base chiamata franchigia.
Al momento della stipula del contratto, inteso come garanzia accessoria oppure come polizza a sé stante, è bene verificare contrattualmente gli eventi compresi tra gli atti vandalici ed, eventualmente, aggiungere anche una polizza che offra copertura per i danni causati da eventi socio politici come atti di sabotaggio, terrorismo, sommosse o cortei di varia natura che non sono compresi fra quelli comunemente indicati come vandalici.
Da un punto di vista meramente pratico, inoltre, è bene precisare che per avere diritto al rimborso è necessario presentare regolare denuncia agli organi competenti che deve essere obbligatoriamente allegata alla comunicazione di sinistro e alla richiesta di liquidazione del danno.
La compagnia assicurativa quindi, al ricevimento della documentazione, si occuperà della valutazione del danno (realizzata da un perito di fiducia) e alla successiva liquidazione.
In caso di assicurazione contro gli atti vandalici che ha come oggetto un veicolo, inoltre, non è raro il caso in cui vengano messe a disposizione delle officine convenzionate che, in prima persona, quantificano il danno, lo comunicano alla compagnia assicurativa (evitando l’uscita del perito) e provvedono alla riparazione ottenendo pagamento dall’assicurazione stessa.
É sempre possibile, comunque, rivolgersi ad officine di fiducia.
Subire un atto vandalico è sempre fonte di disagio e rabbia, ma, superato il momento di sconforto, è bene prodigarsi per denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti.
A tal fine è possibile rivolgersi ad uno dei numerosi uffici delle Forze dell’Ordine dislocate sul territorio recando con sé quanta più documentazione possibile a suffragio della denuncia stessa.
In primo luogo è sempre opportuno portare un proprio documento di identità ed una documentazione fotografica esaustiva. Se si tratta di un veicolo danneggiato è consigliabile fotografare la targa in modo tale che sia visibile anche il veicolo per intero onde evitare contestazioni di sorta ed è bene fotografare con minuziosa precisione i danni riportati.
Non bisogna avere timore di eccedere in solerzia; quante più prove verranno portate alle Forze dell’Ordine tanto maggiore sarà la possibilità di addivenire all’individuazione dei soggetti che hanno compiuto il fatto e ad una quantificazione precisa del danno subito.
Una denuncia per atti vandalici è del tutto simile a quelle presentate per altri reati. Può essere resa in forma orale oppure scritta con compilazione di un formulario ma è essenziale che sia quanto più dettagliata possibile.
Al termine delle operazioni sarà necessario ottenerne una copia da produrre alla compagnia assicurativa per il prosieguo dell’iter previsto per il risarcimento del danno.
Un’assicurazione contro atti vandalici può essere essenzialmente di due tipi: un’estensione di garanzia di una polizza auto (o casa) oppure un contratto a sé stante (ad esempio quando si intende proteggere un veicolo storico e di particolare pregio).
L’impegno economico necessario alla stipula di un’assicurazione contro gli atti vandalici non è facilmente definibile a priori. La variabilità di alcuni elementi essenziali del contratto, infatti, rende difficile standardizzare il concetto.
Tale garanzia, in effetti, dipende dai alcuni elementi quali:
Tra gli altri elementi da valutare attentamente, infine, vi sono i massimali e la franchigia prevista dal contratto che possono influenzare sensibilmente il prezzo della polizza.
Non è detto, dunque, che un impegno economico inferiore corrisponda ad un contratto più conveniente.
Volendo comunque individuare una forbice di prezzo possiamo affermare che il costo oscilla tra qualche decina di euro fino ad importi di rilievo (qualche centinaia di euro).
Il primo passo da compiere per valutare correttamente quale sia la compagnia e polizza assicurativa più adatta alle nostre esigenze è quello di adoperarsi per acquisire uno o più preventivi.
Per ottenerli è possibile seguire una delle seguenti strade:
Non esiste una scelta migliore di un’altra. La prima opportunità è nota a i più e non è troppo difficile.
La figura del broker assicurativo, invece, desta una certa incertezza di fondo, ma è bene precisare che si tratta di una figura professionale di grande rilievo che, oltre ad offrire consulenza, è in grado di valutare, in prima persona, le offerte riservate ai clienti dalle compagnie assicurative ed indirizzare i propri assistiti verso la scelta più adeguata alle aspettative.
La rete internet, infine, è un caleidoscopio infinito di opportunità interessanti da valutare con attenzione.
E’ consigliabile, se non si possiede una compagnia di fiducia, consultare un comparatore di polizze (facilmente accessibile anche ai meno evoluti dal punto di vista digitale) per individuare le opportunità più convenienti offerte dal mercato e, una volta individuato la compagnia partner più conveniente, stipulare direttamente il contratto di polizza.
L’emissione di un preventivo è solitamente molto agevole e richiede l’inserimento di alcuni dati personali (anagrafici ed identificativi del bene da assicurare). La tempistica è assai contenuta, la validità del preventivo, solitamente, di un mese.
Tale polizza assicurativa copre tutti gli atti intenzionali e dolosi che, compiuti da terzi, provocano un danno ad un bene mobile o immobile dell’assicurato ed oggetto del contratto.
Sono compresi nella garanzia, dunque, atti compiuti da singole persone fisiche, gruppi di persone e terzi che rimangono ignoti.
É essenziale, dunque, al fine del risarcimento del danno che si tratti di atti vandalici comprovati e, quindi, assistiti da regolare denuncia rilasciata alle autorità competenti.
Non rientrano negli atti vandalici, invece, tutti i danni di natura ambientale (come, ad esempio quelli provocati dalla grandine) e quelli conseguenza di atti di sommossa socio politica che, invece, sono oggetto di apposite estensioni di garanzia.
L’entità del danno, naturalmente, non è elemento discriminatorio per l’ottenimento del risarcimento. Sono oggetto di garanzia sia danni di lieve entità che di importo considerevole fatto salvo il valore della franchigia e dei massimali previsti dal contratto.
Come abbiamo già avuto modo di dire, la polizza a protezione di eventuali atti vandalici può essere anche di natura estensoria rispetto ad altri contratti.
É possibile, dunque, aggiungere tale garanzia alla polizza assicurativa (obbligatoria) per RC auto oppure a quella già stipulata a protezione della propria casa o condominio.
In entrambi i casi si tratta di clausole aggiuntive il cui premio viene sommato a quello previsto dalla polizza principale.
Possiamo definire con il termine di franchigia assicurativa l’importo che, in caso di sinistro, non viene risarcito dalla compagnia assicurativa, ma rimane comunque a carico dell’assicurato.
Si tratta di un elemento comune a quasi tutte le polizze a protezione di atti vandalici, cristalli, eventi ambientali e così via, mentre è meno consueta nelle polizza a responsabilità civile.
Si tratta, comunque, di un elemento essenziale nel calcolo della convenienza del contratto assicurativo poiché il suo ammontare incide significativamente sulla qualità della prestazione offerta dalla compagnia e sul valore del premio a rischio pagato.
Si tratta di un complemento ed estensione della più conosciuta polizza a protezione di un immobile.
Il contratto offre copertura e risarcimento dei danni provocati da terzi in modo intenzionale all’unità abitativa, a porzioni e a pertinenze della stessa.
L’evento di incappare in atti vandalici, in effetti, non è così raro come si potrebbe pensare.
Il caso più comune è, senza dubbio, legato all’introduzione di ladri e malviventi nell’immobile che posso distruggere portoni e serramenti oppure danneggiare, anche gravemente, l’interno della casa.
Per tutti coloro i quali, invece, abitano in grossi centri urbani non è escluso il rischio di incappare in danneggiamenti provocati da grandi folle in movimenti (a causa di eventi sportivi o cortei).
Si tratta, senza dubbio, di una delle estensioni di garanzia più conosciute. L’oggetto del contratto è il veicolo a motore dell’assicurato che viene protetto, entro un certo massimale e dedotta la franchigia, da tutti i danni vandalici accertati.
Per veicoli non assicurati, ma di interesse storico, invece, è possibile stipulare una polizza apposita non collegata ad una polizza RC auto.
L’evenienza di un mancato risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa è poco comune, ma possibile.
In caso di stipula di una polizza contro gli atti vandalici, riconosciuti come tali e suffragati da apposita denuncia e documentazione, la controparte è tenuta a risarcire il danno (con esclusione di quelli ai cristalli sostenuti da garanzia apposita) entro i massimali da contratto e dedotta la franchigia.
I casi di esclusione sono l’insolvenza della compagnia per qualsiasi ragione, il contenzioso circa l’accertamento del concetto di vandalismo e la mancanza del presupposto.
É sempre consigliabile, naturalmente, seguire scrupolosamente tutti gli iter burocratici richiesti dalla compagnia assicurativa.
Una volta individuato chiaramente il perimetro della copertura offerta dalla polizza contro gli atti vandalici, l’ultima valutazione da fare riguarda la convenienza e l’opportunità di stipulare tale garanzia accessoria.
É bene ricordare che il premio a copertura sarà tanto più alto quanto maggiore il rischio di incorrere nell’evento. Chi abita in zone con tasso di criminalità elevato, dunque, pagherà assai di più di chi vive in zone rurali, ma certamente ne avrà più necessità.
In conclusione, dunque, è consigliabile valutare sempre se la copertura assicurativa sia davvero opportuna indipendentemente dal costo. Inutile sottoscriverla se il rischio è infinitesimale anche se il prezzo è ridicolo; assai consigliato, invece, se la probabilità dell’evento si avvicina alla possibilità concreta.
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